Art. 16.
(Obbligo di informazione nei confronti del SIS).

      1. Dopo l'articolo 12-quater della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dall'articolo 29 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 12-quinquies. - 1. Qualunque giudice o pubblico ministero, o ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, ha l'obbligo di trasmettere sollecitamente al Servizio per le informazioni e la sicurezza (SIS), tramite il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e

 

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sicurezza, ogni notizia, informazione o documento relativo a reati contro le personalità internazionale od interna dello Stato o relativo a reati di terrorismo.

      Art. 12-sexies. - 1. Nessun giudice, pubblico ministero, cancelliere, segretario giudiziario, o ufficiale o agente di pubblica sicurezza salvo che questi siano agenti dei servizi per le informazioni e per la sicurezza, può fornire ad un servizio per le informazioni e per la sicurezza di uno Stato estero informazioni, notizie e documenti acquisiti nell'esercizio delle loro funzioni o richiederle, salvo che con l'autorizzazione dell'autorità politica competente e tramite il Comitato di cui all'articolo 3».

      2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire al Segretariato generale del CESIS e al SIS le informazioni e, in copia, i documenti loro richiesti dai direttori generali competenti o dagli agenti da loro delegati, anche in deroga al segreto di ufficio e al segreto di Stato. Qualora i responsabili delle pubbliche amministrazioni cui siano rivolte dette richieste ritengano di non dovere o potere corrispondere a esse, devono senza indugio sottoporre la questione al Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui definitive determinazioni devono successivamente attenersi.